Image
Le registrazioni di conversazioni fra colleghi nel processo del lavoro

Le registrazioni di conversazioni fra colleghi nel processo del lavoro

Si può utilizzare in giudizio una registrazione fra colleghi per difendere un proprio diritto?

Nell’ultimo periodo la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’utilizzazione di una registrazione, effettuata nel luogo di lavoro, anche all’insaputa delle parti presenti, purché volta alla tutela giurisdizionale di un diritto.

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, infatti, già con la sentenza n. 31204 del 02/11/2021, aveva stabilito che “(…) la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento intimato, a meno che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio (…).

In linea con tale orientamento, Il Tribunale di Venezia, sez. II del 02/12/2021 n. 2286, aveva successivamente ritenuto che l'utilizzo in giudizio di una registrazione di una conversazione integrasse la fattispecie di trattamento di dati personali e che “In particolare, affinché il trattamento dei dati sia lecito il titolare deve provare la sussistenza di motivi legittimi che lo giustificano e che siano prevalenti rispetto ai diritti e alle libertà dell'interessato o la sussistenza di un'esigenza legata alla difesa di un diritto in sede giudiziaria o in fase pre-contenziosa”.

Infine, più di recente, sempre la Sezione lavoro della Cassazione Civile con la sentenza n. 28398 del 29/09/2022, ha stabilito che “L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e, pertanto, di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio”.

La Cassazione ha, tuttavia, ribadito alcuni limiti all’utilizzabilità delle registrazioni effettuate fra colleghi ed in particolare che almeno uno dei soggetti, fra cui la conversazione è avvenuta sia parte in causa e che colui contro il quale la registrazione è prodotta non ne contesti, in modo esplicito, la veridicità o il tenore risultante dal nastro, adducendo elementi che comprovino la non verosimiglianza delle circostanze oggetto di registrazione.