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Si possono ancora reclamare le ferie non godute alla cessazione del rapporto?
- Avv. Giorgia Cazzin
La Corte di Cassazione sez. lav., ord. 20 giugno 2023, n. 17643 risolvendo una controversia instaurata con ricorso depositato il 30 gennaio 2013 nei confronti dell’Inps ha stabilito il seguente principio di diritto:
"La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato".
In sostanza la Cassazione ha stabilito che:
- il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro;
- il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute si prescrive in 10 anni dalla cessazione del rapporto e non decorre in costanza dello stesso;
- per non pagare l’indennità sostitutiva dopo la cessazione del rapporto il datore di lavoro deve dimostrare di avere invitato il lavoratore ad usufruirne;
- l’invito deve essere chiaro e tempestivo e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento;
- l'onere della prova grava sul datore di lavoro.
Le notizie sono quindi buone per il lavoratore il quale non rischia di perdere il proprio diritto al pagamento delle ferie non godute a meno che non se ne disinteressi del tutto e rimanga passivo all’invito esplicito del datore di lavoro. Per il datore di lavoro sarà utile prestare attenzione alle ferie godute dal dipendente all’atto della cessazione del rapporto.
Foto di //unsplash.com/de/@cosmicwriter?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&;utm_content=creditCopyText">Loren Biser su Unsplash