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Pignoramento presso terzi: cosa cambia dal 22 giugno 2022

Pignoramento presso terzi: cosa cambia dal 22 giugno 2022

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre scorso, la legge 26 novembre 2021, n. 206 Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, entrata in vigore lo scorso 24 dicembre.

Tra le varie novità previste dalla legge di riforma del processo civile vi sono anche nuovi adempimenti a carico del creditore in caso di pignoramento presso terzi.

Nello specifico il comma 32 dell’unico articolo della Legge n. 206 del 2021 ha modificato l’art. 543 del Codice di Procedura Civile introducendo, dopo l’attuale 4° comma, due nuovi commi che così dispongono:

«Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento».

Il creditore, quindi, per evitare che il pignoramento perda efficacia, non solo dovrà procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento entro 30 giorni dalla data in cui riceve dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto di pignoramento notificato ma, per effetto delle nuove disposizioni, dovrà provvedere a notificare al debitore ed al terzo l’iscrizione a ruolo entro la data fissata per l’udienza di comparizione.

L’art. 164-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile già prevede che qualora il pignoramento sia divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza di detto termine ne faccia dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato, fermo restando che ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

Con la nuova disposizione, che va coordinata con quanto disposto dell’art. 164-ter disp. att. Codice di Procedura Civile, il legislatore ha mirato a consentire una rapida liberazione dei crediti e dei beni pignorati con conseguente cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento derivante dal tardivo o mancato deposito degli atti da parte del creditore.

Il nuovo testo dell’art. 543 del Codice di Procedura Civile entrerà in vigore il 22 giugno 2022: il comma 37 dell’art. 1 della Legge 206/2021 prevede, infatti, che le disposizioni dei commi da 27 a 36 si applichino ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.