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Legge sulla Parità Salariale
- Avv. Giorgia Cazzin
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Può un codice cambiare il corso della storia?
Forse non tutti ricordano che, in tempi non lontanissimi, nel nostro ordinamento giuridico l’adulterio della donna costituiva reato, quello dell’uomo no.
Poi la Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 126/1968, pose fine a questa assurda disparità di trattamento in sede penale.
Dopo quasi quaranta anni dalla epocale sentenza del Giudice delle leggi sull’adulterio, una norma coraggiosa, il d.lgs. 168/2006 intitolato “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (ecco il link: https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06198dl.htm, per chi volesse dare un’occhiata) fa un ulteriore passo avanti nel percorso di cambiamento sociale e culturale del nostro paese, mentre una legge appena approvata, la 162/2021, che entra in vigore oggi, 3 dicembre 2021, aggiorna il contenuto del suddetto codice puntando il focus sulla questione della parità salariale.
Vediamo più da vicino quali sono le novità introdotte dalla recentissima norma al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18.11.2021 n.ro 275 la legge 5 novembre 2021 n. 162 intitolata “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”, definita comunemente Legge sulla Parità Salariale, che entrerà in vigore il 3.12.2021 e che si prefigge, fra le altre cose, di adottare delle misure per ridurre le differenze di retribuzione fra uomo e donna.
Gli articoli più significativi sono:
L’art. 2 (Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità) che stabilisce, fra l’altro, al comma c) che “Costituisce discriminazione ai sensi del presente Titolo, ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.»
La nozione di discriminazione riguarda anche gli atti compiuti nei confronti di candidate e candidati in fase di selezione del personale.
L’art. 3. (Modifiche all’articolo 46 del codice delle pari opportunità) che introduce l’obbligo per le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti (in luogo dei “100” previsti attualmente) di redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (numero dipendenti, retribuzione, differenze per sesso, inquadramento). Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento il Ministero del Lavoro stabilirà le modalità di redazione del rapporto.
L’art. 4 (Certificazione della parità di genere) che istituisce, dal 1° gennaio 2022, la Certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ne prevederanno la disciplina attuativa.
L’ art. 5 (Premialità di parità) che stabilisce, tra l’altro, per l’anno 2022, per le aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e, per quelle che siano in possesso della certificazione della parità di genere alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, un punteggio premiale per la valutazione, da parte di Autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.