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NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI ALL’INDIRIZZO PEC DEL PROFESSIONISTA, LE ULTIME INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY

NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI ALL’INDIRIZZO PEC DEL PROFESSIONISTA, LE ULTIME INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY

I professionisti ringraziano il Garante della privacy con la benedizione del Ministero dell’Interno: la notifica della multa stradale alla casella PEC del professionista è illecita qualora l’utilizzo della stessa non sia strettamente personale.

Il Garante della privacy con la nota Drp/Ps/147434 del 27 ottobre 2021, richiamata dal Ministero dell'Interno nella circolare 300/Strad/2/10060.U/2021, ha stabilito che non si potrà procedere alle notifiche di multe stradali tramite PEC ai professionisti, salvo che l’indirizzo di posta elettronica certificata non appaia come strettamente personale.

Lo stop riguarda le notifiche a caselle individuate con ricerche massive sull'elenco pubblico INI.PEC, ossia l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese dei professionisti.

La motivazione di tale decisione deriva dalla necessità di proteggere la privacy del destinatario dal rischio che altri soggetti possano venire a conoscenza della violazione commessa e della relativa sanzione.

Secondo il Garante è necessario valutare se la casella PEC sia di uso personale oppure l’accesso alla stessa sia consentito anche ad altre persone autorizzate dal titolare a consultarla per motivi di lavoro, come spesso accade spesso con quella assegnata dall’Ordine di appartenenza.

Non potendo conoscere a priori l’organizzazione del singolo professionista e determinare se l’uso della casella PEC avviene per fini personali, il Garante ha ritenuto che non si possa procedere alla notifica della multa a mezzo PEC e che si debba utilizzare la normale notifica cartacea.

La decisione del Garante è giunta a seguito di una serie di reclami ricevuti dall’Autorità nei quali gli interessati lamentavano l'avvenuta notifica, da parte della Polizia locale, di verbali di contravvenzione al Codice della Strada alle PEC utilizzate nell'ambito dell'attività professionale svolta.

Nello Specifico, le contravvenzioni al codice della strada erano state notificate a indirizzi PEC assegnati dagli Ordini professionali di appartenenza e visibili anche ai collaboratori dell'intestatario della PEC (quali ad esempio praticanti, segretari di studi professionali).

Quando diventerà pienamente operativo l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (Inad), l’indirizzo PEC del professionista già iscritto all’INI-PEC verrà automaticamente trasferito all’INAD; in quest’ultimo registro, inoltre, sarà possibile aprire una nuova casella destinata ad un uso privato ed utilizzabile, quindi, per la notifica di eventuali contravenzioni senza ledere la privacy del professionista.