

Locazioni negozi e Covid19: indicazioni pratiche
- Avv. Francesca Sardiello
L’art. 65 del Decreto c.d. “Cura Italia” del 17.03.2020 ha riconosciuto ai soggetti che esercitano attività di impresa che hanno necessariamente dovuto chiudere l’attività in quanto non rientranti tra le categorie considerate essenziali, e con la limitazione ai soli immobili adibiti a negozi ed avente categoria catastale C1, cioè negozi e botteghe, un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito deve considerarsi riconosciuto unicamente a chi abbia effettivamente versato il canone contrattualmente pattuito.
Per le altre categorie catastali, così come per i contratti relativi ad es. ad attività professionali, ad oggi nulla è stato stabilito.
In mancanza di una previsione di legge che stabilisca per il conduttore il diritto ad una riduzione del canone, il locatore, di fronte alla possibilità che il conduttore risolva il contratto per gravi motivi o che cessi di pagare definitivamente il canone (si consideri la mole di contenzioso che verrà generata e dovrà essere gestita nei prossimi mesi con i tribunali già in situazione di difficoltà) diventa altamente consigliabile per entrambe le parti trovare un accordo su una riduzione del canone, che potrà essere provvisoria, ed eventualmente rinnovata, ma che dovrà essere registrata per consentire al locatore di versare le tasse esclusivamente su canone percepito e non su quello originariamente determinato.
Si potranno modificare le condizioni contrattuali concludendo un accordo scritto tra le parti (mediante pec per dare data certa) e la registrazione dovrà essere fatta mediante deposito del modello 69 dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito. Per la durata dell’emergenza la registrazione potrà essere fatta via mail o via pec.
Il sito dell’Agenzia delle Entrate ricorda comunque che “i termini sono sospesi dall' 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 “. L’accordo trovato dovrà quindi essere registrato; tuttavia il termine per la registrazione non sarà di 30 giorni dalla data dell’accordo, come normalmente accade, ma si potrà beneficiare della sospensione per il periodo indicato.
In mancanza di una indicazione specifica si ritiene che la sospensione riguardi solo la registrazione di un accordo già concluso ed avente data certa.
Per i negozi si attendeva con ansia il “decreto aprile”, non ancora pubblicato, che verosimilmente avrebbe prorogato le misure a sostegno delle attività economiche già considerate con il Decreto “Cura Italia”.
In attesa del nuovo decreto diventa però difficile trovare un punto di equilibrio tra le esigenze del conduttore e quelle del locatore: le misure che verranno prese potrebbero mirare, come previsto a marzo, a sostenere il conduttore, così come prevedere uno sgravio di tasse per il locatore che riduca il canone.
Il consiglio quindi potrebbe essere quello di attendere la pubblicazione del decreto per poi provvedere a ridurre il canone a partire dal mese di maggio, confidando che a giorni venga pubblicato il decreto e che sia prevedibile il peso della riduzione su locatore e conduttore.
Per evitare che tra qualche mese o anno l’Agenzia delle Entrate possa contestare la legittimità della riduzione di canone la soluzione potrebbe essere quella di attendere la pubblicazione e procedere all’accordo di riduzione lasciando inalterato il canone di aprile, prevedendo una maggiore riduzione in compensazione per i mesi successivi.